Art.1
E’ costituita l’Associazione fra Medici Chirurghi ed
Odontoiatri denominata “SOCIETA’ ITALIANA di CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA” in
sigla "S.I.d.C.O.”
Art. 2
La sede legale dell’Associazione è in Roma, via
Caserta 6, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo
Facciali dell’Università “ Sapienza”; la sede amministrativa è presso il
recapito di lavoro del Presidente.
Art. 3
L’Associazione ha lo scopo di contribuire allo
sviluppo scientifico e tecnologico della Chirurgia Odontostomatologica, di
diffonderne la conoscenza e di tutelarne il prestigio e gli interessi, favorendo
l’interscambio culturale tra i Docenti della disciplina, gli Odontoiatri
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e i liberi professionisti. La
Società non ha alcun fine commerciale o di lucro.
Art. 4
Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili e immobili, che diverranno di
proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva, costituiti con le
eccedenze di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
1)
quote sociali;
2)
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 5
L’esercizio finanziario si chiude il 30 novembre di
ogni 2 anni.
Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio viene
predisposto dal segretario-tesoriere il bilancio consuntivo e il bilancio
preventivo del successivo esercizio.
Tali bilanci sono illustrati e sottoposti all’esame e
all’approvazione dell’Assemblea.
La Società deve essere dotata di un Fondo di Riserva
Economico ( F.R.E.), che può essere impegnato solo in sede di bilancio
consuntivo con una specifica delibera del Consiglio Direttivo e con l’obbligo di
comunicazione ai Soci Attivi per la copertura di eventuali disavanzi di bilancio
e/o gestione o per la copertura economica di spese straordinarie.
In caso di scioglimento dell’Associazione,
l’Assemblea dei Soci Attivi ha l’obbligo di devolvere il patrimonio
dell’Associazione, compreso il F. R. E., ad Enti.
Art. 6
Gli aderenti alla “S.I.d.C.O.” si distinguono in Soci
Fondatori, Soci Attivi, Soci Ordinari (senior e junior), Soci Onorari e Studenti
del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Si istituisce una
sezione denominata “Fellows”, cui possono essere iscritti gli Studenti del Corso
di Laurea in Igiene Dentale e i Laureati in Igiene Dentale. I Soci
Fondatori entrano di diritto a far parte dei Soci Attivi.
Compiti, diritti e doveri dei soci degli studenti,
degli organi e delle qualifiche associative sono stabiliti in un Regolamento che
fa parte integrante del presente Statuto. La quota di associazione è stabilita
ogni anno dal Consiglio Direttivo e comunicata ai soci e agli studenti.
Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
- Assemblea Generale
- Assemblea dei Soci Attivi
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probi Viri
-Commissione Accettazione Soci
- Commissione scientifica
Art. 8
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti
con le modalità previste dal Regolamento.
E’ composto da:
- Presidente
- Vice-Presidente
- Presidente Eletto
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
Il Presidente non viene eletto in quanto diviene
Presidente colui che ricopre la carica di Presidente Eletto.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2
anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il
Vice-Presidente e il Presidente Eletto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3
membri che vengono eletti dall’Assemblea dei Soci Attivi, secondo le modalità
riportate nel Regolamento.
Il Collegio dei Probi Viri è costituito da 3 membri
che vengono eletti dall’Assemblea dei Soci Attivi , secondo le modalità
riportate nel Regolamento, e sono scelti tra i Past-President.
Art. 9
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tra i
Soci Attivi secondo le modalità riportate nel Regolamento e svolgono
gratuitamente le loro funzioni.
I Membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Presidente non può essere rieletto nella carica
nei successivi quattro anni.
Il Vice - Presidente non è rieleggibile nella sua
carica nei successivi quattro anni.
Il Presidente nomina un Segretario/Tesoriere di sua
fiducia.
Nessun compenso è dovuto ai Membri del Consiglio.
Art. 10
Il Consiglio, costituito da 7 membri, dura in carica
un biennio e non può essere prorogato; esso si riunisce su richiesta del
Presidente o della maggioranza dei Consiglieri, comunque, almeno 2 volte
all’anno, anche per via telematica (video o teleconferenza). La convocazione,
recante l’ordine del giorno, il luogo e la data, viene inviata per posta
elettronica o posta elettronica certificata con preavviso minimo di quindici
giorni prima della riunione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni; esso
procede, attraverso l’opera del Segretario/Tesoriere, alla compilazione dei
bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all’Assemblea dei Soci
Attivi.
Durante il Congresso autunnale il Consiglio si
riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo dell’anno precedente e
al preventivo per l’anno successivo e all’ammontare della quota sociale .
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice
– Presidente.
Delle riunioni del Consiglio è redatto il relativo
verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Tesoriere,
conservato in apposito archivio e inviato tramite mail con avviso di ricevimento
a tutti i Consiglieri, compresi gli assenti.
Al Consiglio Direttivo ha diritto di partecipare,
senza diritto di voto, il Past- President in ruolo.
Art. 11
Il Presidente, e in sua assenza il Vice – Presidente,
rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio,
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci attivi e del Consiglio;
nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da
parte di questo alla prima riunione .
Art. 12
I Soci Ordinari e Attivi debbono essere convocati dal
Presidente e/o dal Segretario/Tesoriere nell’ Assemblea Generale durante i
Congressi Nazionali con avviso inserito nel programma congressuale.
Partecipano all’Assemblea Generale i Soci Attivi e
Ordinari in regola con l’iscrizione. I Soci possono farsi rappresentare da altro
Socio, purché appartenente alla stessa categoria. Ogni Socio non può
rappresentare più di un Socio.
Nel corso dell’Assemblea Generale il Presidente della
Società deve illustrare l’attività annualmente svolta dall’Associazione, i
risultati ottenuti e i programmi futuri.
Alla stessa Assemblea Generale possono essere
sottoposte tutte le questioni sulle quali il Consiglio Direttivo della Società
ritenga opportuno acquisire il parere, ancorché non vincolante, dei Soci.
L’Assemblea Generale, da tenersi in convocazione
unica, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati.
Art.13
I Soci Attivi debbono essere convocati dal Presidente
e/o dal Segretario/Tesoriere nell’Assemblea dei Soci Attivi durante i Congressi
Nazionali .
La convocazione, recante l’ordine del giorno, il
luogo e la data, della prima e della seconda convocazione (che può essere
fissata anche nel medesimo giorno) è inviata ai Soci Attivi almeno trenta giorni
prima della data fissata per la riunione a mezzo lettera raccomandata A/R oppure
a mezzo telegramma, fax o posta elettronica inviati almeno quindici giorni prima
della data fissata per la riunione.
I Soci Attivi possono essere altresì convocati dal
Consiglio in qualsiasi momento, con le predette modalità, tutte le volte che il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ve ne sia la necessità a norma di
Statuto.
L’Assemblea dei soci Attivi può essere convocata con
le predette modalità anche su domanda motivata e firmata da almeno la metà dei
Soci Attivi in regola con il pagamento delle quote sociali.
Partecipano all’Assemblea dei Soci Attivi i
Soci Attivi in regola con l’iscrizione. I Soci Attivi possono farsi
rappresentare da altro Socio Attivo. Ogni Socio Attivo non può rappresentare più
di un Socio Attivo.
Art.14
L’Assemblea dei Soci Attivi è presieduta dal
Presidente e in sua mancanza dal Vice - Presidente; in mancanza di entrambi
l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Segretario/Tesoriere o al
Presidente dell’Assemblea dei soci Attivi constatare la regolarità delle deleghe
e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario/Tesoriere e in caso di votazioni il
verbale deve essere firmato anche dagli scrutatori della Commissione elettorale
nominata dal Consiglio.
L’Assemblea dei Soci Attivi perché possa deliberare,
deve, in prima convocazione, avere presenti almeno un terzo dei Soci aventi
diritto, mentre in seconda convocazione, è sufficiente il consenso della
maggioranza dei presenti. Le votazioni sono fatte mediante voto palese o voto
segreto su richiesta di un Socio, ma in quest'ultimo caso con l’approvazione
della maggioranza dell’Assemblea.
Art. 15
L’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 16
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e deliba
in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 17
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e
tra questi e l’Associazione o i suoi organi sono sottoposte, in tutti i casi non
vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla
competenza del Collegio di tre Probi Viri eletti dall’Assemblea e scelti tra i
Past–President; essi giudicano “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.
Il loro lodo è inappellabile.
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